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Analisi del Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 e integrazioni sul "Bonus Mamme 2025"
Il Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 si concentra principalmente sulla durata e le condizioni degli esoneri contributivi per le lavoratrici madri, fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nelle Leggi di Bilancio 2024 e 2025.
1. Esonero Contributivo per Madri di Tre o Più Figli (Legge di Bilancio 2024)
Disciplina: Questo esonero è previsto dall'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023).
Beneficiarie: Lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escluse le lavoratrici domestiche.
Durata: La misura si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L'esonero è riconosciuto fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Ammontare: L'esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice. È previsto un limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Decorrenza per nuove nascite: Se la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) avviene nel corso del 2025 o 2026, la decontribuzione si applica a partire dal mese in cui si verifica l'evento, a condizione che la lavoratrice sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Rinvio normativo: Per ulteriori dettagli, il Messaggio INPS rimanda alla circolare n.
27 del 31 gennaio 2024 e al messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024.
2. Esonero Contributivo per Madri di Due Figli (Legge di Bilancio 2024) Disciplina: Previsto dall'articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024.
Beneficiarie: Lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escluse le lavoratrici domestiche.
Durata: Questa misura è stata sperimentale e applicabile per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Cessazione: Il Messaggio INPS chiarisce che tale esonero ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024 e, pertanto, non può più essere riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2025.
Requisito figli: Era riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
3. "Bonus Mamme 2025" (Art. 1, commi 219 e 220, Legge di Bilancio 2025)
Il Messaggio INPS n. 401 introduce anche una nuova misura prevista dall'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che viene spesso definita "Bonus Mamme 2025" in altri contesti informativi.
Destinatarie: A decorrere dal 2025, questa misura si rivolge a:
o Lavoratrici dipendenti (escluse le domestiche) con retribuzione o reddito
imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.
o Lavoratrici autonome.
Requisiti figli: Devono essere madri di due o più figli.
o L'esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
o A partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero spetterà fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Natura dell'agevolazione: Si tratta di un "parziale esonero contributivo" sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice. L'importo specifico, non definito nel Messaggio INPS, è stato precisato da altre fonti in 40 euro mensili, erogati in un'unica soluzione a dicembre 2025 (fino a un massimo di 480 euro) e sarà esente da IRPEF e contributi previdenziali.
Cumulabilità: Per gli anni 2025 e 2026, questa nuova agevolazione non spetta alle lavoratrici che beneficiano già dell'esonero per madri di tre o più figli (quello del 100% della Legge di Bilancio 2024).
Modalità attuative: Il Messaggio INPS sottolinea che la disciplina delle modalità attuative di questa misura è demandata a un futuro decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Solo a seguito dell'adozione di tale decreto, l'INPS fornirà le indicazioni operative per la gestione della misura. Questo implica che, al momento del Messaggio,
le procedure specifiche per la richiesta e l'erogazione di questo "bonus" non erano ancora state definite dall'INPS. A differenza dell'esonero precedente gestito tramite il datore di lavoro, è stato poi chiarito che questo bonus dovrà essere richiesto direttamente dalle lavoratrici all'INPS.
Risposte alle tue domande specifiche:
1. Se nel corso del 2025 una lavoratrice con 1 figlio ha il 2° figlio, da quando deve fruire del beneficio in oggetto? Basandosi sul Messaggio INPS n. 401, l'esonero specifico per madri di due figli a tempo indeterminato (ex L. Bilancio 2024, comma 181) è terminato il 31 dicembre 2024. Pertanto, questa lavoratrice non potrà fruire di quell'agevolazione. Dovrà attendere le future istruzioni relative alla nuova misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Art. 1, commi 219 e 220), che si applica anche alle madri di due o più figli a partire dal 2025. Per questa nuova misura, la decorrenza e le modalità specifiche saranno definite con il decreto attuativo e le successive indicazioni INPS.
2. Se lavoratrice autonoma come si fruisce del beneficio contributivo? Cioè esiste un apposito rigo in dichiarazione per fruire dell'agevolazione? Il Messaggio INPS n.401 include le lavoratrici autonome tra le beneficiarie della nuova misura (Art. 1, commi 219 e 220, L. 207/2024) a partire dal 202525. Tuttavia, il documento specifica chiaramente che le modalità attuative di questa agevolazione (inclusa la procedura di fruizione e l'eventuale rigo in dichiarazione) saranno definite solo dopo l'adozione di un decreto interministeriale specifico, e solo successivamente l'INPS fornirà le istruzioni. Quindi, al momento del Messaggio, queste informazioni non erano disponibili. Successive fonti hanno chiarito che la domanda dovrà essere presentata direttamente all'INPS, suggerendo che non sarà un'agevolazione da gestire tramite rigo in dichiarazione annuale.
Schema per Circolare di Studio
Oggetto: Aggiornamenti e Chiarimenti sugli Esoneri Contributivi e il "Bonus Mamme 2025"per le Lavoratrici Madri (Alla luce delle Leggi di Bilancio 2024 e 2025 e Messaggio INPS n.401/2025)
Premessa: La presente circolare di studio intende fornire un quadro aggiornato delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri, riepilogando le disposizioni in vigore e le novità introdotte dalle recenti Leggi di Bilancio, con particolare riferimento al Messaggio INPSn. 401 del 31 gennaio 2025.
1. Esonero Contributivo per Madri di Tre o Più Figli (L. n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 180).
Beneficiarie: Lavoratrici madri di tre o più figli.
- Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluse domestiche).
Durata: Dal 01/01/2024 al 31/12/2026.
Requisito Figli: Fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Misura dell'Esonero:
- 100% della quota di contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico della lavoratrice.
- Limite massimo: € 3.000 annui (riparametrati mensilmente).
Decorrenza (nuove nascite): A partire dal mese di nascita (o affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) se l'evento si verifica nel 2025-2026.
Riferimenti INPS: Circolare n. 27/2024 e Messaggio n. 1702/2024.
2. Esonero Contributivo Sperimentale per Madri di Due Figli (L. n. 213/2023 - Legge
di Bilancio 2024, art. 1, comma 181)
Beneficiarie: Lavoratrici madri di due figli.
- Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluse domestiche).
Durata: Esclusivamente dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (sperimentale).
Cessazione: Misura non più applicabile dal 01/01/2025.
Requisito Figli: Fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Misura dell'Esonero: 100% della quota di contributi IVS a carico della lavoratrice.
3. "Bonus Mamme 2025" (L. n. 207/2024 - Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 219 e 220)
Introduzione: A decorrere dall'anno 2025.
Beneficiarie: Madri di due o più figli.
- Lavoratrici dipendenti (escluse domestiche), con retribuzione/reddito imponibile previdenziale fino a € 40.000 annui.
- Lavoratrici autonome.
Requisito Figli:
- 2025-2026: Fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
- Dal 2027: Per madri di tre o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Natura dell'Esonero: "Parziale esonero contributivo" a carico della lavoratrice.
- Importo (integrazione esterna): € 40 mensili, erogato in unica soluzione a
dicembre 2025 (max € 480). Esente IRPEF e contributi.
Incompatibilità: Per gli anni 2025 e 2026, non spetta alle lavoratrici che beneficia
no già dell'esonero del 100% per madri di tre o più figli (L. Bilancio 2024).
Modalità Attuative:
- Subordinate all'emanazione di un Decreto del Ministro del Lavoro e MEF 51 .
- Successive indicazioni INPS.
- Richiesta (integrazione esterna): Sarà gestito tramite domanda diretta all'INPS (non tramite datore di lavoro o rigo in dichiarazione).
Considerazioni Operative:
Le lavoratrici madri di due figli a tempo indeterminato che nel 2025 non rientrano più nell'esonero del 2024, dovranno attendere le istruzioni INPS sul nuovo "Bonus Mamme 2025". Per le lavoratrici autonome, la fruizione del beneficio (Art. 1, commi 219 e 220, L. 207/2024) dipenderà interamente dal futuro decreto attuativo e dalle successive indicazioni INPS, che chiariranno le procedure di richiesta e le modalità di erogazione/compensazione.

SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE 730
Righi E8 – E10, codice 12
🎓 COSA SONO
Spese sostenute per la frequenza di scuole non universitarie, pubbliche o private, per figli o
familiari fiscalmente a carico.
📚 QUALI SPESE SONO DETRAIBILI (codice 12)
Sono comprese le spese per:
📌 Scuole dell’infanzia (materna)
📌 Scuole primarie (elementari)
📌 Scuole secondarie di I grado (medie)
📌 Scuole secondarie di II grado (superiori)
Tipologie di spese ammesse:
-
Tasse di iscrizione e frequenza
-
Contributi scolastici volontari
-
Spese per la mensa scolastica
-
Spese per gite scolastiche e attività integrative
-
Spese per trasporto scolastico (es. scuolabus)
-
Abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico utilizzati per raggiungere la scuola (es. bus, metro, treno)
💸 DETRAZIONE SPETTANTE
- 19% della spesa sostenuta
- Massimo detraibile per ogni studente: € 800 ⇒ detrazione massima: € 152 per figlio
⚠️ LIMITAZIONE PER REDDITO (dal 2020)
La detrazione del 19% spetta solo se il pagamento è tracciabile e decresce all’aumentare del reddito:
Reddito complessivo Detrazione spettante
Fino a € 120.000 Intera detrazione
Da € 120.001 a € 240.000 Detrazione progressivamente ridotta
Oltre € 240.000 Nessuna detrazione
💳 OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE
Per ottenere la detrazione, il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili, ad esempio:
-
Bonifico bancario o postale
-
Carta di credito o debito
-
Bancomat
-
Assegno bancario o circolare- App di pagamento elettronico (es. Satispay, PayPal)
❌ Non è ammesso il pagamento in contanti.
📄 DOCUMENTI DA CONSERVARE
📌 Ricevuta del pagamento (deve indicare importo, scuola, studente)
📌 Prova del mezzo di pagamento Copia del bonifico, estratto conto o ricevuta POS
📌 Documento della scuola (che attesti la tipologia di spesa (es. circolare o nota informativa)
📌 Autocertificazione (se la ricevuta non riporta nome del pagante, serve dichiarazione sostitutiva
con i dati del contribuente che ha pagato.
⏳ Durata della conservazione: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione.
🧾 COME SI COMPILA IL 730
Rigo E8 Codice 12 Importo € (primo figlio)
Rigo E9 Codice 12 Importo € (secondo figlio)
Rigo E10 Codice 12 Importo € (terzo figlio)
📌 Usa una riga per ogni studente.
👨👩👧👦 A CHI SPETTA LA DETRAZIONE
- A chi sostiene la spesa, anche se diverso dal genitore intestatario del documento
- Il beneficiario deve essere fiscalmente a carico (figlio, nipote, ecc.)
Per assistenza sul modello 730 contattaci https://www.ufficiorostanuova.it/
Oppure invia una mail a cafcgnrostanuova@gmail.com

Art. 1, comma 186, Legge 30/12/2024 n. 207, riguarda la riduzione contributiva per i nuovi
iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti nel 2025:
✅ Agevolazione prevista
_ Riduzione del 50% dei contributi previdenziali INPS dovuti per 36 mesi.
Vale per:
o Contributi fissi (sul minimale)
o Contributi eccedenti il minimale (sul reddito dichiarato)
👥 Chi può beneficiare
_ Titolari di impresa individuale o familiare (artigiana o commerciale)
_ Soci lavoratori di società commerciali (di persone o SRL)
_ Coadiuvanti e collaboratori familiari
Tutti devono:
_ Aver iniziato l’attività nel 2025
_ Essersi iscritti per la prima volta alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS
📌 Dettagli e requisiti
_ L’agevolazione è individuale: vale anche se il lavoratore entra in un’impresa già esistente.
_ Se l’impresa nasce nel 2025, tutti i soggetti iscritti nel 2025 godono dell’agevolazione.
o Chi si iscrive dal 2026 in poi non ha diritto al beneficio, anche se l’impresa è quella
del 2025.
_ Il requisito chiave: mai iscritti prima alla Gestione INPS Artigiani/Commercianti.
⚠️ Attenzioni importanti
_ Se il reddito è inferiore al minimale, i contributi ridotti al 50% danno solo 6 mesi di
contribuzione utile ai fini pensionistici per ciascun anno.
_ Se un titolare in regime forfetario è già attivo prima del 2025, può comunque usufruire
della nuova riduzione per i coadiuvanti iscritti nel 2025 (le due agevolazioni non sono
incompatibili).
📝 Come fare domanda
_ Attraverso il portale DIRESCO sul sito INPS
_ Compilare l’apposita domanda per la riduzione contributiva
📞 Supporto
Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella presentazione della domanda,
puoi rivolgerti a noi.

Avvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della Dichiarazione dei Redditi 730,
Le ricordiamo di prenotare un appuntamento presso il nostro Studio.
Di seguito, Le elenchiamo le principali novità introdotte nel Modello 730/2025:
■ Ridotte le aliquote e gli scaglioni da quattro a tre;
■ Modificata la disciplina delle locazioni brevi che prevede che in caso di opzione per il regime
della cedolare secca sia applicata una aliquota del 26%; L’aliquota viene ridotta al 21% solo per
i redditi da locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata in sede di
elaborazione della dichiarazione dei redditi;
■ Innalzamento a 1.955€ della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro
dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000€;
■ Innalzamento della detrazione applicabile al Comparto sicurezza per l’anno d’imposta 2024 a
611€;
■ Ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1°luglio 2024 non può generare
reddito assimilato a quelli di lavoro autonomo;
■ Introduzione, per l’anno 2024 del c.d. Bonus tredicesima che riconosce una indennità di importo
pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore
a 28.000€ che rispettano determinate condizioni;
■ Prevista una riduzione di 260€ dell’ammontare delle detrazioni per oneri dall’imposta lorda
spettante per l’anno 2024 per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a
50.000€;
■ Ridefinizione della misura di detrazione relativamente al c.d. “Superbonus”, con abbassamento
al 70%, salvo eccezioni, per le spese sostenute nel 2024 che possono essere rateizzate in 10
rate di pari importo;
■ Introduzione di due nuovi quadri per la gestione dei redditi soggetti a tassazione separata e a
imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni (quadro M) e per la gestione delle plusvalenze
di natura finanziaria (quadro T);
■ Riduzione a 5.000€ del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici.
Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2024 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:
■ Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
■ Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
■ Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative ai requisiti per l'accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), con l'obiettivo di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'indennità di disoccupazione.
Principali novità:
• Nuovo requisito contributivo: Spesso si è verificato il caso di lavoratori che hanno interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando le dimissioni volontarie o con risoluzione consensuale, (cause che non prevedono il diritto a percepire la Naspi) e che per motivi di convenienza, intraprendono successivamente un nuovo rapporto di lavoro al solo scopo di cessarlo durante il periodo di prova o attraverso un tempo determinato fittizio, per poi poter presentare domanda di Naspi e beneficiare di un diritto non legittimo. In questo caso si verificava una situazione elusiva perché veniva raggirato il principio secondo il quale il diritto alla Naspi spetta solo a chi involontariamente avesse perduto il lavoro. Dal 2025 il lavoratore, al verificarsi di questa casistica, non ha diritto alla Naspi se non ha accumulato almeno 13 settimane di contributi nel corso del nuovo rapporto di lavoro.
Questo requisito aggiuntivo mira a prevenire comportamenti opportunistici, come dimissioni seguite da brevi periodi di rioccupazione finalizzati esclusivamente all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione.
• Esclusioni:
Le nuove disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
• Dimissioni per giusta causa.
• Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità entro i termini del compimento del primo anno del bambino
• Risoluzioni consensuali nell'ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Però ci sono anche gli obblighi di comunicazione dei redditi presunti per la naspi! Oltre alle modifiche sui requisiti per la NASpI introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è fondamentale considerare gli obblighi legati alla comunicazione dei redditi presunti da parte dei
beneficiari.
Obblighi di comunicazione dei redditi presunti - Percezione di redditi nel periodo di copertura NASpI:
Se il beneficiario inizia un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o percepisce altri redditi, è obbligato a comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. La comunicazione deve includere:
• Il reddito presunto derivante dalla nuova attività.
• La durata prevista dell’attività.
Lavoro subordinato a termine:
Se il beneficiario intraprende un rapporto di lavoro subordinato a termine con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, la NASpI è compatibile ma sarà ridotta in base al reddito dichiarato.
Lavoro autonomo o parasubordinato:
In caso di attività autonoma o parasubordinata, la NASpI è compatibile solo se il reddito presunto è inferiore a 4.800 euro annui. Anche in questo caso, l'importo della NASpI sarà ridotto.
Cessazione dell'obbligo:
Se il beneficiario termina l'attività lavorativa (o se non percepisce più redditi), deve informare tempestivamente l'INPS per ripristinare il pieno diritto alla NASpI.
Modalità di comunicazione
La comunicazione dei redditi presunti deve essere effettuata tramite:
Il portale MyINPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.
Modello telematico dedicato (SR161) disponibile sul sito INPS.
Patronati o intermediari abilitati.
Sanzioni per mancata comunicazione
La mancata o tardiva comunicazione dei redditi può comportare:
La riduzione dell'importo o la sospensione della NASpI. In caso di indebita percezione, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute.
Però questi limiti non riguardano chi richiede l'anticipo Naspi!
I limiti di reddito per i percettori di NASpI non si applicano a chi richiede l'anticipo NASpI per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale. Questa è una distinzione importante da sottolineare.
Cosa prevede l’anticipo NASpI?
L’anticipo NASpI è un’opzione che consente al disoccupato di ricevere in un'unica soluzione l'importo residuo dell’indennità di disoccupazione per avviare:
• Un’attività lavorativa autonoma.
• Un’impresa individuale.
• La partecipazione in una cooperativa come socio lavoratore.
Caratteristiche principali dell’anticipo NASpI
1. Esclusione dai limiti di reddito:
Una volta ricevuto l’anticipo NASpI, non si applicano i limiti di reddito che valgono per chi percepisce l’indennità mensilmente. L'anticipo è finalizzato a sostenere economicamente l’avvio di un'attività, pertanto non è soggetto alle stesse condizioni di compatibilità con il reddito.
2. Obblighi di comunicazione:
Il beneficiario deve presentare la domanda di anticipo NASpI prima dell’avvio dell’attività o entro 30 giorni dall’inizio. Nella richiesta, deve descrivere il tipo di attività che intende intraprendere.
3. Cumulabilità:
Una volta percepito l’anticipo, il beneficiario non può più ricevere le mensilità residue della NASpI, anche se l’attività autonoma non genera i guadagni previsti.
• Come richiedere l’anticipo NASpI?
La richiesta deve essere inoltrata tramite il portale MyINPS con le seguenti informazioni: Il progetto o il piano relativo all’attività autonoma. Eventuali documenti che provano l’avvio dell’attività (es. apertura Partita IVA o iscrizione al Registro delle Imprese). Infine, a partire da dicembre 2024 è stata istituita una piattaforma sul sito INPS “di proattività” finalizzata a raccogliere entro il 31/01/2025 le dichiarazioni del reddito presunto per l'anno 2025 per i percettori di NASpi, che abbiano nel corso del 2024 effettuato la dichiarazione 2024, per qualche motivo. Attenzione, questi soggetti devono presentare la dichiarazione presuntiva del reddito 2025 anche il loro reddito presuntivo sia pari “a zero”.
DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI
Le dimissioni per fatti concludenti si riferiscono a una forma di cessazione del rapporto di lavoro che avviene non con una dichiarazione esplicita del lavoratore, ma attraverso comportamenti o azioni che, in base alla legge, sono considerati come una manifestazione di volontà di dimettersi.
Ciò avviene quando il lavoratore si dimostra irreperibile, non comunica direttamente le proprie dimissioni, ma attraverso un comportamento concludente dimostra la sua volontà ad interrompere il rapporto di lavoro. Altro comportamento concludente è l'abbandono del posto di lavoro, che si verifica quando un lavoratore interrompe improvvisamente e senza preavviso la sua attività lavorativa allontanandosi senza una causa giustificata).Anche il rifiuto di continuare a svolgere le mansioni richieste, è una forma tacita di dimissione.
Le conseguenze di questi atti sono:
Accettazione tacita! Le dimissioni per fatti concludenti sono considerate come dimissioni volontarie, quindi non danno diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione), a meno che non sussistano motivi giustificabili come dimissioni per giusta causa.
Importanza della chiarezza nelle dimissioni:
Le dimissioni volontarie devono essere esplicite per evitare interpretazioni ambigue. In molti contratti di lavoro o in base alla legislazione vigente, le dimissioni devono essere formalizzate, preferibilmente per iscritto, per evitare problematiche legali o contestazioni.
Però il lavoratore può provare che l'assenza sia involontaria?
Sì, il lavoratore ha la possibilità di provare che l'assenza dal lavoro sia stata involontaria e che, pertanto, non possa essere considerata come una manifestazione tacita di dimissioni. Se un lavoratore è assente dal posto di lavoro, ma desidera dimostrare che l'assenza non era
volontaria e non intendeva dimettersi, può fornire prove documentali che giustifichino il suo comportamento. Il lavoratore può provare che l'assenza era legata a motivi giustificabili, come:
1. Malattia: Se il lavoratore è stato malato, può presentare il certificato medico che attesti l'incapacità lavorativa per il periodo di assenza. Questo impedisce di interpretare l'assenza come una dimissione volontaria.
2. Problemi personali o familiari: In caso di emergenze familiari o altre difficoltà personali (ad esempio, un lutto, un incidente, una malattia di un familiare), il lavoratore potrebbe fornire documentazione che dimostra l’impossibilità di presentarsi al lavoro.
3. Impossibilità oggettiva: Se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore, come incidenti, calamità naturali o eventi imprevedibili, il lavoratore può provare che l'impossibilità di lavorare era al di fuori del proprio controllo.
Procedura per evitare dimissioni per fatti concludenti:
Comunicazione tempestiva: Se il lavoratore sa di non poter essere presente al lavoro, è sempre consigliabile comunicare tempestivamente al datore di lavoro le ragioni dell'assenza, preferibilmente per iscritto, al fine di evitare fraintendimenti.
Prove documentali: Se l'assenza prolungata è stata giustificata da motivi legittimi, il lavoratore dovrebbe raccogliere le prove necessarie (certificati medici, comunicazioni ufficiali, etc.) per evitare che l'assenza venga considerata come una dimissione involontaria.
Conseguenze delle dimissioni involontarie:
Nel caso in cui si possa provare l'assenza involontaria e giustificata, l'eventuale perdita del posto di lavoro non comporterà la perdita dei diritti, come l'accesso alla NASpI. Nel caso in cui l’azienda interpreti erroneamente l'assenza come dimissioni, il lavoratore potrebbe dover fornire una prova documentale per confutare tale interpretazione, e la questione potrebbe essere risolta in sede conciliativa con il datore di lavoro.

PRESENTATA IN RITARDO
La scadenza del 29 gennaio 2025 rappresenta un termine essenziale per la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023. Ecco un riepilogo dei punti principali per garantire conformità e comprendere le implicazioni:
Validità della dichiarazione tardiva
• La presentazione entro 90 giorni (fino al 29 gennaio 2025) è considerata data valida ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/1998, anche se comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
• È possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 co. 1 lett. c del D. Lgs. 472/1997), con una sanzione ridotta a 1/10.
Ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione
• La sanzione minima per dichiarazione omessa, senza imposte, è pari a 250 euro. Entro i 90 giorni:
• La sanzione si riduce a 25 euro per ogni dichiarazione (ad esempio, 25 euro per il modello Redditi e 25 euro per l’IRAP, per un totale di 50 euro).
• Si devono versare eventuali imposte, sanzioni e interessi legali.
• Codice tributo F24:
• Utilizzare il codice 8911 ("Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi e all’Irap").
• Indicare nel campo "anno di riferimento" l’anno in cui la violazione è stata
commessa (2024).
Sanzioni per tardivo versamento
• Il tardivo versamento delle imposte è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997:
• Violazioni fino al 31/08/2024: 15% (30% ridotto della metà).
• Violazioni dal 01/09/2024: 12,5% (25% ridotto della metà).
• La violazione si considera commessa il giorno della scadenza del pagamento.
Dichiarazioni oltre i 90 giorni
• La dichiarazione presentata oltre il termine del 29 gennaio 2025 è considerata omessa:
• Non è ammesso il ravvedimento operoso!!
• Le sanzioni per omessa dichiarazione sono:
• dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro).
• Da 250 - 1.000 euro in assenza di imposte dovute.
• Se presentata entro il termine della dichiarazione successiva, le sanzioni si riducono alla metà:
• 60% - 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro).
• 150 - 500 euro in caso di imposte non dovute.
Novità dalla riforma delle sanzioni tributarie (D. Lgs. 87/2024)
1. Sanzione ridotta per ritardi superiori a 90 giorni ma entro i termini di accertamento:
• La sanzione è pari al 75% delle imposte dovute (anziché il 120%).
2. Chiarimento sui termini e l’omissione:
• La dichiarazione oltre i 90 giorni è omessa e non più recuperabile tramite
ravvedimento.

CHECK UP REGIME FORFETARIO
REQUISITI, CAUSE DI ESCLUSIONE, IMPOSIZIONE FISCALE,
OBBLIGHI E SEMPLIFICAZIONI:
Check-up Regime Forfetario
Requisiti di Accesso
• Ricavi o compensi: Non devono superare € 85.000 nell'anno precedente.
• Spese per dipendenti e collaboratori: Non superiori a € 20.000.
• Beni strumentali: Non esiste un limite specifico, ma devono rispettare l'utilizzo esclusivo opromiscuo nell'attività.
Cause di Esclusione
Il contribuente non può accedere o permanere nel regime forfetario nei seguenti casi:
1. Controllo diretto o indiretto su società a responsabilità limitata (S.r.l.) o associazioni: Quando esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente in regime forfetario.
2. Partecipazione in società di persone, imprese familiari o associazioni professionali: Se queste esercitano attività economiche simili a quella del contribuente.
3. Operazioni internazionali e cessioni all'esportazione: Esclusione per contribuenti che hanno effettuato nell'anno precedente cessioni
all’esportazione o operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972).
4. Percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato oltre € 30.000:
Salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell'anno precedente.
5. Attività esercitata prevalentemente verso ex-datori di lavoro: Se il 75% dei ricavi o compensi deriva da soggetti con cui il contribuente ha avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei due anni precedenti.
6. Operazioni fuori campo IVA o in regimi speciali IVA: Esempio: agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendite a domicilio e simili.
7. Residenti all'estero: Salvo il caso di residenza in Paesi UE/SEE e produzione di almeno il 75% del reddito in Italia.
Imposizione Fiscale
• Imposta sostitutiva:
• Ordinaria: 15%.
• Agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, se:
• Il contribuente non ha esercitato attività nei tre anni precedenti.
• L’attività non è prosecuzione di altre attività autonome o di lavoro dipendente.
• Base imponibile: Ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività (variabile per codice ATECO).
Semplificazioni e Obblighi
• Esenzioni:
• Niente IVA in fattura.
• Esclusione da IRAP.
• Esenzione da liquidazione IVA, registrazioni complesse e dichiarazioni IVA.
• Adempimenti richiesti:
• Conservazione dei documenti contabili.
• Presentazione della dichiarazione dei redditi.
• Versamento dell’imposta sostitutiva.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025
DI COSA SI TRATTA?
Oggi parliamo di Bonus Elettrodomestici 2025.
Si tratta di un contributo per favorire l'acquisto responsabile
di elettrodomestici classe minima B.
Chi nel corso del 2025 acquista un elettrodomestico nuovo, costruito in Europa, di classe energetica non inferiore alla B, beneficerà di un Bonus
pari al 30% del prezzo di acquisto fino alla soglia di € 100.
Questa soglia si attesta a € 200 per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000.
Ciascun nucleo familiare potrà usare il bonus su un solo acquisto nell'anno.
PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

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